Il professionista che modifichi in un verbale di causa le date del rinvio e del termine di notifica del provvedimento alla controparte al solo fine di ovviare ad un precedente errore materiale in cui egli era incorso avendo invertito l’indicazione del giorno dell’udienza del rinvio con il termine assegnato per la notifica, non tiene un comportamento censurabile sul piano deontologico, tenuto conto della intervenuta assoluzione nel giudizio penale «perché il fatto non costituisce reato». (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 28 aprile 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Grande Stevens, rel. Di Lauro), decisione del 23 giugno 1988, n. 28
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 28 del 23 Giugno 1988 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 28 Aprile 1987
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