Avvocato – Procedimento disciplinare – Prescrizione – Termine – Violazione deontologica di carattere istantaneo – Termine quinquennale – Decorrenza.

L’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto se questo integra una condotta deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce nel momento in cui la stessa viene posta in essere. (Nella specie, è stato ritenuto non decorso il termine prescrizionale in quanto il procedimento disciplinare era stato aperto entro il termine di cinque anni da quando il professionista aveva richiesto al cliente il pagamento dei compensi non dovuti).(Accoglie parzialmente i ricorsi avverso decisioni C.d.O. di Firenze, 2 dicembre 1998 e 5 aprile 2000).

Consiglio Nazionale Forense (pres. BUCCICO, rel. GRIMALDI), sentenza del 28 aprile 2004, n. 123

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 123 del 28 Aprile 2004 (accoglie) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Firenze, delibera del 05 Aprile 2000 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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