Per la imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico o specifico, ma è sufficiente la volontarietà con la quale è stato compiuto l’atto deontologicamente scorretto. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 12 novembre 1999).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ITALIA), sentenza del 28 aprile 2004, n. 121
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 121 del 28 Aprile 2004 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 12 Novembre 1999 (avvertimento)
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