Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante, perché lesivo del dovere di colleganza a cui ciascun professionista è tenuto, l’avvocato che non ottemperando a quanto disposto dall’articolo 22 c.d.f., agisca nei confronti di un collega omettendo di dare preventiva comunicazione al C.d.O. per l’espletamento del tentativo di conciliazione. (Nella specie, anche in considerazione del fatto che l’avvocato si è successivamente rivolto al C.d.O. per l’espletamento del tentativo di conciliazione, la sanzione della censura è stata sostituita dalla più lieve sanzione dell’avvertimento). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucera, 11 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. PETIZIOL), sentenza del 28 aprile 2004, n. 120
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 28 Aprile 2004 (accoglie) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 11 Luglio 2002 (censura)
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