Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. in materia di ricusazione – Ricorso al C.N.F. – Inammissibilità.

E’ inammissibile, in quanto proposto avverso una deliberazione che sfugge alla competenza del C.N.F., il ricorso avverso la decisione del C.d.O. che decide su una istanza di ricusazione. Infatti il C.N.F. non ha una competenza generale su tutti i provvedimenti adottati dai consigli territoriali, e gli atti impugnabili davanti allo stesso sono previsti in modo tassativo e riguardano esclusivamente la tenuta degli albi, i certificati di compiuta pratica, i procedimenti disciplinari, le elezioni dei consigli dell’ordine, i conflitti di competenza. (Nella specie è stato dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del consiglio dell’ordine che respingeva una istanza di ricusazione). (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Torino, 17 settembre 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 28 aprile 2004, n. 119

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 119 del 28 Aprile 2004 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 17 Settembre 2001
Giurisprudenza CNF

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