E’ illegittima la cancellazione del professionista dichiarato fallito per mancanza dei requisito richiesto del godimento dei diritti civili, se la decisione di fallimento sia di primo grado e non ancora divenuta definitiva (per opposizione davanti al medesimo tribunale). (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Potenza, 25 ottobre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. ORSONI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 247
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 247 del 28 Dicembre 2005 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Potenza, delibera del 25 Ottobre 2004
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