Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Deposito e notifica oltre il termine previsto dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/1933 – Nullità della decisione – Non sussiste.

Il termine di quindici giorni fissato dall’articolo 50 r.d.l. n. 1578/1933, per il deposito o la notifica della decisione disciplinare del C.d.O. non ha natura perentoria e la sua violazione non determina la nullità del provvedimento adottato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Venezia, 19 marzo 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DEL PAGGIO), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 204

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 204 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 19 Marzo 2004 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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