Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che in una lettera usi espressioni sconvenienti ed offensive verso il proprio cliente e che eserciti delle pressioni sullo stesso per ottenere il pagamento delle proprie spettanze professionali chiedendo l’emissione di assegni posdatati a garanzia del pagamento e condizionando lo svolgimento dell’attività professionale al rilascio di tali assegni. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ravenna, 17 maggio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 196
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 196 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Ravenna, delibera del 17 Maggio 2002 (censura)
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