La sospensione cautelare non ha natura di mera sanzione disciplinare ma è un provvedimento precauzionale e per la sua applicazione non è necessario che il C.d.O. valuti la fondatezza delle incolpazioni o imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l’opportunità della sospensione ove ritenga possa configurarsi a causa del comportamento del professionista una situazione di allarme per il decoro e la dignità dell’intera classe forense. (Nella specie è stata ritenuta sufficiente per l’adozione della sospensione cautelare l’esistenza del decreto di citazione a giudizio della Procura della repubblica). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trani, 12 dicembre 2003).
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 192 del 28 Dicembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 12 Dicembre 2003
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