Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che ometta di svolgere il mandato ricevuto, dia false informazioni al cliente sullo stato della causa e, richiesto, ometta di dare chiarimenti al C.d.O. sul suo comportamento. (Nella specie peraltro l’avvocato con il suo comportamento omissivo aveva arrecato un grave danno al cliente facendogli perdere il diritto al risarcimento. E’ stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 2 luglio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 189
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 02 Luglio 2004 (sospensione)
0 Comment