Nel procedimento disciplinare non è indicato alcun termine da concedere al professionista imputato per la presentazione di eventuali memorie in vista dell’udienza dibattimentale, (ex art. 48 r.d.l. n. 1578/1933), e non può neppure analogicamente applicarsi quanto previsto dall’articolo 45 l.p. che prescrive invece la concessione di un termine di dieci giorni per la presentazione di difese. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Ancona, 2 luglio 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 189
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 189 del 28 Dicembre 2005 (respinge) (archiviazione)- Consiglio territoriale: COA Ancona, delibera del 02 Luglio 2004 (sospensione)
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