E’ inammissibile il ricorso al C.N.F. presentato personalmente dall’interessato che sia privo dello jus postulandi, ex art. 60 r.d. n. 37/1934, perchè non iscritto all’albo professionale e non risulti assistito da un legale abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori che abbia firmato il ricorso. (Nella specie peraltro la ricorrente resasi conto della inammissibilità del ricorso vi aveva rinunciato).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BASSU), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 234
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 234 del 28 Dicembre 2005 (estinzione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 28 Dicembre 2004
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