La delibera di cancellazione dall’albo, adottata dal C.d.O. senza la preventiva audizione dell’interessato con l’assegnazione di un termine non minore di dieci giorni per presentazione di eventuali deduzioni, così come prescritto dall’articolo 34 r.d.l. n. 1978/1933, e comunque senza che questi sia stato messo in condizioni di conoscere le contestazioni e di far valere le proprie regioni deve ritenersi affetta da nullità per violazione del diritto di difesa in conformità di quanto disposto dall’articolo 37 r.d.l. n. 1578/33. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 1 luglio 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 174
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 174 del 28 Dicembre 2005 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 01 Luglio 2004
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