Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che con azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche a mezzo di telefonate offenda l’onore e il decoro di una collega, con minacce, offese e frasi oscene. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi quattro). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 27 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 28 dicembre 2005, n. 171
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 28 Dicembre 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 27 Novembre 2003
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