Il Consiglio dell’Ordine che neghi, senza adeguatamente motivare la reiscrizione all’Albo, dopo la cancellazione, ad un professionista in quanto, dal solo controllo formale dei titoli prodotti risulta pendente a suo carico un procedimento penale per ingiuria, incorre in un vizio di legittimità. La delibera, conseguentemente, va annullata e l’istante deve essere reiscritto all’Albo. (Annulla ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 6 luglio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), decisione del 27 maggio 1988, n. 20
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 27 Maggio 1988 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 06 Luglio 1987
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