Il rimedio revocatorio è previsto solo per le decisioni pronunciate nell’esercizio della giurisdizione dal C.N.F. e non anche contro quelle di natura amministrativa pronunciate dai consigli dell’ordine territoriale. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.N.F., 23 maggio 2002)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. STEFENELLI), sentenza del 27 dicembre 2005, n. 164
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 164 del 27 Dicembre 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Forlì-Cesena, delibera del 12 Febbraio 2001 (sospensione)
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