Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Requisiti – Requisito della condotta specchiatissima ed illibata – Contenuto – Professionista rinviato a giudizio per truffa – Ipotesi di insussistenza.

Non ha diritto all’iscrizione per mancanza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata il professionista rinviato a giudizio per due reati non colposi di rilevante allarme sociale (truffa ed emissione di fatture inesistenti). Infatti per l’iscrizione all’albo è richiesta la condotta definita “specchiatissima ed illibata” proprio a voler ribadire il concetto in base al quale l’ingresso nella professione non può essere accompagnato dal dubbio sulle qualità morali di chi è chiamato ad assumere la difesa degli interessi e dei diritti primari dal cittadino. Pertanto, pur dovendosi, nelle more del giudizio penale, presumere l’innocenza del professionista, il rinvio a giudizio non può considerarsi circostanza tranquillizzante per ritenere la sussistenza, almeno allo stato, del requisito della particolare condotta richiesta dalla legge per l’iscrizione all’albo. (Accoglie il ricorso avverso decisione C.d.O. di Trapani, 13 gennaio 2004)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 13 settembre 2005, n. 100

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 100 del 13 Dicembre 2005 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Trapani, delibera del 13 Gennaio 2004
Giurisprudenza CNF

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