La cancellazione dall’Albo inserita dalla legge 17 febbraio 1971, n. 91 tra quelle della sospensione e della radiazione persegue il fine di graduare con maggiore competenza le sanzioni disciplinari e deve essere adottata in ipotesi di comportamenti illeciti dal punto di vista deontologico che, per quanto gravi, non appaiano peraltro tali da imporre la radiazione, riservata, invece, a comportamenti di particolare gravità e di generale riprovazione. (Annulla ricorso contro decisione Consiglio Ordine Torino, 6 luglio 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. Cagnani), decisione del 27 maggio 1988, n. 20
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 20 del 27 Maggio 1988 (accoglie)- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 06 Luglio 1987
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