Per la imputabilità della infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità della condotta (dolo o colpa), essendo sufficiente la volontarietà dell’azione che ha dato luogo al compimento di un atto deontologicamente scorretto, a prescindere dall’eventuale finalità dell’azione violativa della condotta. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 6 maggio 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. TIRALE), sentenza del 22 luglio 2005, n. 98
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 98 del 22 Luglio 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 06 Maggio 2004 (sospensione)
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