Il principio di autosufficienza del ricorso è applicabile al procedimento disciplinare davanti al C.N.F. ; pertanto il ricorrente che nel ricorso di legittimità denuncia la mancata ammissione di una prova testimoniale da parte del giudice di merito ha l’onere di indicare specificatamente le circostanze che formano oggetto della prova al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e quindi delle prove stesse. (Rigetta il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 12 marzo 2003, N. 21).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. ITALIA), sentenza del 23 giugno 2005, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 23 Giugno 2005 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997 (cancellazione)
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