Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione C.d.O. – Reclamo al C.N.F. – Contenuto – Domande nuove – Inammissibilità.

Il giudizio di riesame davanti al C.N.F. è, in applicazione dell’articolo 394 c.p.c., un “giudizio chiuso” nel quale non possono essere introdotte domande nuove la cui esigenza non sorga dall’annullamento della precedente sentenza; pertanto è inammissibile la proposizione di questioni nuove rispetto a quelle proposte in seno al ricorso e non rilevabili d’ufficio. (Rigetta il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 12 marzo 2003, N. 21).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. ITALIA), sentenza del 23 giugno 2005, n. 92

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 23 Giugno 2005 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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