Nel procedimento disciplinare davanti al C.N.F. il potere decisorio in ordine alla istanza di ricusazione proposto dall’incolpato verso alcuni membri del consiglio non spetta alla Corte di cassazione, ma, come per orientamento costante della Suprema corte, ai sensi del r.d.l. n. 1578/1933, allo stesso Consiglio nazionale forense. (Non potendo trovare applicazione in tale ipotesi l’art. 68 c.p.p. previgente e applicabile al solo procedimento davanti al C.S.M.). (Nella specie peraltro i membri ricusati non risultavano più componenti del consiglio). (Rigetta il ricorso in riassunzione avverso decisione C.N.F., 12 marzo 2003, N. 21).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. ITALIA, rel. ITALIA), sentenza del 23 giugno 2005, n. 92
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 23 Giugno 2005 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 14 Gennaio 1997 (cancellazione)
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