Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di colleganza – Produzione in giudizio di lettera contenente proposta transattiva – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che produca in giudizio una lettera inviatagli dal collega di controparte e contenente una proposta transattiva. La riservatezza, infatti, colpisce non solo tutte le comunicazioni espressamente dichiarate riservate ma anche le comunicazioni scambiate fra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando contengano esposizioni di fatti, illustrazione di ragioni e proposte a carattere transattivo ancorché non dichiarate espressamente riservate; e tale prescrizione non ammette deroghe anche in presenza di esigenze difensive, in quanto dettata a tutelare il corretto esercizio della professione di avvocato e non interessi estranei ad essa. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 18 giugno 2004)

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PACE), sentenza del 20 giugno 2005, n. 91

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 91 del 20 Giugno 2005 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 18 Giugno 2004 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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