Gli avvocati iscritti all’Elenco speciale annesso all’Albo, pur svolgendo la loro attività nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, devono essere considerati come facenti parte dell’Ordine forense e così come sono assoggettati agli obblighi ed agli oneri che su ogni avvocato incombono, parimenti ad essi devono essere riconosciuti i diritti ed i poteri che spettano ad ogni avvocato, ivi compresi quello di partecipare alle votazioni per la nomina del Consiglio dell’Ordine di appartenenza e, eventualmente, di proporre i reclami del caso. (Dichiara inammissibile reclamo contro elezioni componenti Consiglio Ordine Belluno, 23 gennaio e 3 febbraio 1988).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Landriscina, rel. Mazzarolli), decisione del 27 maggio 1988, n. 19
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 19 del 27 Maggio 1988 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Belluno, delibera del 03 Febbraio 1988
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