La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti contestati, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 1 aprile 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 6 giugno 2005, n. 88
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 06 Giugno 2005 (respinge) (censura)- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 01 Aprile 2003 (censura)
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