Avvocato – Procedimento disciplinare – Questione di legittimità costituzionale – Applicazione delle regole del codice deontologico – Contrasto con il principio di legalità ex art. 25 Costituzione – Infondatezza – Potestà legislativa degli organi forensi.

E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme deontologiche forensi per l’asserito contrasto con l’art. 25 Cost. relativo al principio di legalità. Infatti, come ribadito dalla costante giurisprudenza, l’ampiezza delle formule generalmente usate dal legislatore per indicare le azioni o le omissioni disciplinarmente rilevanti risponde all’esigenza di evitare una elencazione tassativa dei singoli diritti e doveri, mentre è demandato agli organi forensi di emanare le regole di deontologia vincolanti per i propri iscritti, quale espressione di autogoverno della professione e di autodisciplina dei comportamenti dei professionisti. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Latina, 1 aprile 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. CARDONE), sentenza del 6 giugno 2005, n. 88

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 88 del 06 Giugno 2005 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Latina, delibera del 01 Aprile 2003 (censura)
Giurisprudenza CNF

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