La sentenza penale di patteggiamento, ex art. 653 e 444 c.p.p. come modificate dalla legge n. 97/2001, ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 2 giugno 1997)
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. MARIANI MARINI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 83
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 03 Maggio 2005 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 02 Giugno 1997 (cancellazione)
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