Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che trattenga somme avute in ragione del mandato e ometta di adempiere al mandato ricevuto. (Nella specie è stata ritenuta congrua la sanzione della sospensione per mesi dieci in sostituzione della più grave sanzione della radiazione inflitta dal C.d.O. automaticamente in considerazione dei precedenti del professionista). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Milano, 27 settembre 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. ORSONI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 82
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 82 del 03 Maggio 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 27 Settembre 2004 (sospensione)
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