Avvocato e procuratore – Procedimento disciplinare – Impugnazione al Consiglio nazionale forense – Pronuncia del Consiglio nazionale forense – Impugnazione avanti la Suprema Corte di Cassazione – Istanza di sospensione dell’esecuzione della sanzione disciplinare presentata al Consiglio nazionale forense – Inammissibilità.

In base al disposto dell’art. 56, quarto comma R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, il ricorso alla Corte di Cassazione contro una decisione del Consiglio nazionale forense, non ha effetto sospensivo. L’eventuale istanza di sospensione dell’esecuzione di una sanzione disciplinare fino all’esito del ricorso in Cassazione deve essere infatti proposta alle Sezioni Unite della Suprema Corte, che provvede in Camera di Consiglio. (Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Catania, 28 ottobre 1986).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. La Volpe), decisione del 27 maggio 1988, n. 17

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 27 Maggio 1988 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 28 Ottobre 1986
Giurisprudenza CNF

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