Avvocato – Procedimento disciplinare – fase preliminare – Audizione dell’interessato – Necessità – Non sussiste.

Nella fase delle indagini preliminari al procedimento disciplinare la comunicazione e l’audizione dell’interessato non sono obbligatori, non essendo previsti da alcuna disposizione normativa, benché auspicabili e affidati alla scelta discrezionale del consiglio. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento C.d.O. di Roma 12 giugno 2003 relativo al procedimento disciplinare n. 7397, e rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 giugno 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 03 Maggio 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Giugno 2003
Giurisprudenza CNF

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