Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento davanti al C.N.F. – Applicabilità dell’articolo 473 c.p.p.- Udienza a porte chiuse – Ipotesi di ammissibilità.

Nel procedimento disciplinare davanti al C.N.F. è ammissibile che, ricorrendo le ipotesi tassativamente previste dall’articolo 472 c.p.p., l’udienza si svolga a porte chiuse. Infatti, l’articolo 63 r.d. n. 37/1934, consente l’applicabilità delle disposizioni dell’articolo 473 c.p.p. che, richiamando i casi previsti dall’articolo 472 c.p.p., prevede la possibilità che il giudice sentite le parti disponga con ordinanza, pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse, in deroga al generale principio di pubblicità delle udienze ribadito dall’articolo 6 n. 1 convenzione europea dei diritti dell’uomo. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso il provvedimento C.d.O. di Roma 12 giugno 2003 relativo al procedimento disciplinare n. 7397, e rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 12 giugno 2003)

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PANUCCIO, rel. STEFENELLI), sentenza del 3 maggio 2005, n. 78

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 78 del 03 Maggio 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 12 Giugno 2003
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment