Avvocato – Tenuta albi – Iscrizione – Ricorso al C.N.F. – Proposizione del ricorso da parte di terzi – Inammissibilità.

Il ricorso proposto da un terzo avverso la deliberazione di iscrizione all’albo del professionista è inammissibile per difetto di legittimazione. Infatti, ai sensi degli articoli 24-31 r.d.l. n. 1578/33, avverso le decisioni dei C.d.O. in materia di iscrizione all’albo può essere proposto ricorso solo dall’interessato e dal P.M.. Mentre i terzi se possono segnalare al C.d.O. o al P.M. fatti ostativi all’iscrizione, per sollecitare l’esercizio dei poteri di iniziativa in materia di corretta tenuta dell’albo, tuttavia non sono portatori di interessi legalmente protetti in sede legale. Pertanto, l’esponente non è parte del procedimento amministrativo concernente l’iscrizione, non ha diritto di partecipare allo stesso e non ha diritto di impugnare le deliberazioni e decisioni adottate dal C.d.O. in questa materia. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Cagliari, 22 novembre 2004).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. TIRALE), sentenza del 3 maggio 2005, n. 72

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 03 Maggio 2005 (respinge)
- Consiglio territoriale: COA Cagliari, delibera del 03 Maggio 2005
Giurisprudenza CNF

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