Avvocato – Procedimento disciplinare – Decisione del C.d.O. – Omessa indicazione nominativa dei componenti del collegio giudicante – Omessa indicazione delle conclusioni del P.M. – Omessa enunciazione esito eventuale votazione del collegio giudicante – Irrilevanza – Validità della decisione.

Non determina alcuna ipotesi di invalidità della decisione disciplinare l’omessa indicazione dell’elencazione nominativa dei componenti il collegio giudicante, e delle conclusioni del P.M., non essendo tali indicazioni normativamente previste. Non è altresì ammissibile, neppure in astratto, che nella decisione sia dato conto della eventuale votazione all’interno del collegio al fine di permettere di “verificare se la decisione sia stata adottata legittimamente o meno e quindi a maggioranza dei voti”. Infatti, siffatta esplicitazione del procedimento di formazione della volontà collegiale, irrilevante sotto il profilo della imputabilità del provvedimento all’organo competente per legge ad emetterlo, contraddirebbe la presunzione di legalità dell’attività procedimentale dell’organo pubblico, e sarebbe lesiva della tutela del diritto alla riservatezza dei componenti il collegio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Avezzano, 31 marzo 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 3 maggio 2005, n. 71

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 71 del 03 Maggio 2005 (respinge) (cancellazione)
- Consiglio territoriale: COA Avezzano, delibera del 31 Marzo 2003 (cancellazione)
Giurisprudenza CNF

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