La deliberazione del C.d.O. sull’istanza di ricusazione presentata dall’imputato nei confronti di un consigliere dell’ordine non è necessaria nell’ipotesi in cui il consigliere ricusato, a seguito della predetta istanza, dichiari di astenersi e non partecipi al procedimento disciplinare per il quale la ricusazione sia stata presentata. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Palermo, 4 agosto 2004)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. TIRALE, rel. PACE), sentenza del 3 maggio 2005, n. 70
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 03 Maggio 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 04 Agosto 2004
0 Comment