La competenza territoriale disciplinare è determinata dal luogo dell’iscrizione dell’incolpato ovvero dal luogo in cui si sono verificati i fatti oggetto dell’incolpazione, secondo il principio della prevenzione; pertanto la competenza è attribuita al C.d.O. che per primo abbia dato inizio al procedimento disciplinare. E tale principio si applica anche al praticante avvocato ai sensi del combinato disposto degli articoli 38 e 58 dell’ordinamento forense. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 21 febbraio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 22 Marzo 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 21 Febbraio 2003 (sospensione)
0 Comment