La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti contestati, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Nella specie il professionista, che tra i motivi di gravame eccepiva la genericità della contestazione mossagli, in realtà provvedeva ad articolare una minuziosa difesa così dimostrando di aver comunque potuto percepire l’esatto significato dei fatti contestati sia nella loro materialità che nella loro valenza disciplinare). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pistoia, 21 febbraio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BIANCHI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 66
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 66 del 22 Marzo 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pistoia, delibera del 21 Febbraio 2003 (sospensione)
0 Comment