Avvocato – Procedimento disciplinare – Escussione di un solo teste – Eccezione di mancanza della prova – Tardività.

E’ inammissibile, perchè tardiva, l’eccezione di mancanza della prova per aver il C.d.O. escusso un solo teste se il ricorrente nulla ha dedotto in contrario a tale deposizione, né nell’udienza dibattimentale né, in genere, nel corso del giudizio di primo grado. (Nella specie la testimonianza aveva, peraltro, trovato conforto nei documenti prodotti in giudizio). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 dicembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 22 marzo 2005, n. 65

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 22 Marzo 2005 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 09 Dicembre 2003 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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