La contestazione dell’addebito disciplinare non richiede una minuta, completa e particolareggiata esposizione delle modalità e dei fatti contestati, essendo sufficiente che, con la lettura dell’incolpazione, l’interessato sia in grado di affrontare in modo efficace le proprie difese, senza il rischio di essere condannato per fatti diversi da quelli ascrittigli. (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Napoli, 9 dicembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. BONZO), sentenza del 22 marzo 2005, n. 65
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 65 del 22 Marzo 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 09 Dicembre 2003 (sospensione)
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