E’ vietato pronunciare la cancellazione su richiesta del professionista quando a carico dello stesso sia in corso un procedimento penale o disciplinare come disposto dall’articolo 37 r.d.l. n. 1578/1933. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sciacca, 22 luglio 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. ORSONI), sentenza del 22 marzo 2005, n. 62
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 62 del 22 Marzo 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Sciacca, delibera del 22 Luglio 2003
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