Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato curatore fallimentare che si appropri di somme del fallimento, restituendole solo successivamente e ponga in essere omissioni sistematiche dei doveri derivanti dagli incarichi. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi cinque , ritenuta congrua in relazione alla gravità delle violazioni commesse ma anche della indubbia volontà di resipiscenza dimostrata restituendo le somme indebitamente trattenute). (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Palermo, 19 aprile 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 22 marzo 2005, n. 61
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 22 Marzo 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 19 Aprile 1994 (sospensione)
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