Nel procedimento disciplinare l’eccezione di prescrizione è rilevabile d’ufficio in ogni grado del procedimento, pertanto è irrilevante che nel corso del procedimento davanti al C.d.O. la questione non sia stata proposta ed affrontata. (Rigetta i ricorsi avverso decisione C.d.O. di Palermo, 19 aprile 1994).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 22 marzo 2005, n. 61
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 61 del 22 Marzo 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 19 Aprile 1004 (sospensione)
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