Avvocato – Norme deontologiche – Dovere di correttezza e probità – Espressioni sconvenienti ed offensive – Attività senza mandato – Illecito deontologico.

Pone in essere un comportamento deontologicamente irrilevante l’avvocato che, travalicando i limiti di una corretta difesa, in un ricorso avverso il decreto di un tribunale, usi espressioni offensive verso i magistrati e che promuova un ricorso per cassazione senza aver ottenuto il necessario mandato dai clienti. (Nella specie è stata confermata la sanzione della censura). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Catania, 8 maggio 2001).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. PETIZIOL), sentenza del 22 marzo 2005, n. 60

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 22 Marzo 2005 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Catania, delibera del 08 Maggio 2001 (censura)
Giurisprudenza CNF

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