Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che usi espressioni offensive e minacciose nei confronti dei colleghi, del C.d.O. e dei magistrati, non rilevando ai fini della responsabilità pretese ingiustizie e vessazioni. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due nei confronti dell’avvocato che aveva definito i colleghi di controparte quali “delinquenti, studio mafioso”, aveva espresso il pensiero di “spezzare personalmente con le sue mani anche la gamba sinistra…” e di aver inviato una lettera al ministro delle giustizia in cui accusava i magistrati “di essere connivente con un avvocato e condizionato da una famiglia del luogo”). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Verona, 3 marzo 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 22 marzo 2005, n. 58
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 22 Marzo 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 03 Marzo 2003 (sospensione)
0 Comment