Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che richieda per l’attività svolta compensi sproporzionali ed eccessivi e inoltre emetta una fattura di importanza minore rispetto all’importo percepito. (Nella specie la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi quattro a mesi tre). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Teramo, 19 novembre 2003).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 22 marzo 2005, n. 56
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 22 Marzo 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 19 Novembre 2003 (sospensione)
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