Avvocato – Procedimento disciplinare – Procedimento penale – Rapporti tra procedimento penale e disciplinare – Autonomia – Sospensione del procedimento disciplinare – Obbligatorietà – Non sussiste.

Con il nuovo codice di procedura penale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale, sicchè la sussistenza di un procedimento penale non obbliga alla sospensione del procedimento disciplinare istauratosi per lo stesso fatto, non incidendo su tale autonomia la novella dell’articolo 653 c.p.p. che, pur statuendo che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio per la responsabilità disciplinare quanto all’accertamento del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso, non prevede l’obbligatorietà della sospensione del procedimento disciplinare. (Nella specie, peraltro, il giudizio penale riguardava il reato di truffa mentre il disciplinare la richiesta di compensi eccessivi). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Teramo, 19 novembre 2003).

Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. DE MICHELE), sentenza del 22 marzo 2005, n. 56

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 56 del 22 Marzo 2005 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Teramo, delibera del 19 Novembre 2003 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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