Il reclamo contro la deliberazione del Consiglio dell’Ordine, che abbia rifiutato il rilascio del certificato di compiuta pratica, deve essere presentato, a differenza dei ricorsi, direttamente al Consiglio nazionale forense, tanto che questo deve, successivamente alla presentazione, curare il richiamo degli atti, ovviamente dal Consiglio dell’Ordine locale che li detiene. (Dichiara inammissibile reclamo contro decisione Consiglio Ordine Aosta, 8 settembre 1987).
Consiglio Nazionale Forense (pres. Cagnani, rel. D’Alessio), decisione del 27 maggio 1988, n. 14
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 14 del 27 Maggio 1988 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Aosta, delibera del 08 Settembre 1987
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