Il provvedimento con cui il consiglio dell’ordine dispone la cancellazione del praticante dall’elenco dei soggetti abilitati al patrocinio non è impugnabile sia perché non rientrante nell’elenco tassativamente previsto, ex r.d. 1578/1933, degli atti soggetti ad impugnazione davanti al C.N.F. e sia perché tale delibera è atto dovuto e ha mera funzione di accertamento della decorrenza del termine di sei anni previsto dalla legge per l’esercizio del patrocinio. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Sulmona, 25 giugno 2004).
Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. SALIMBENE), sentenza del 21 marzo 2005, n. 54
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 54 del 21 Marzo 2005 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Sulmona, delibera del 25 Giugno 2004
0 Comment