Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il praticante avvocato che utilizzi biglietti da visita con il titolo di avvocato; infatti la qualifica di praticante abilitato non consente l’utilizzo del titolo di avvocato negli atti di causa e nella carta intestata come pure non consente l’indicazione dello studio come “studio legale”. (Nella specie è stata confermata la sanzione della sospensione per mesi due). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Pescara, 13 novembre 2003)
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. DANOVI), sentenza del 21 marzo 2005, n. 52
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 52 del 21 Marzo 2005 (respinge) (sospensione)- Consiglio territoriale: COA Pescara, delibera del 13 Novembre 2003 (sospensione)
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