Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, in udienza, usi espressioni offensive verso il collega di controparte. (Nella specie è stata confermata la sanzione dell’avvertimento nei confronti dell’avvocato che aveva offeso la collega di controparte perché era arrivata in ritardo in udienza). (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Caltagirone, 19 settembre 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. OPERAMOLLA), sentenza del 21 marzo 2005, n. 51
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 51 del 21 Marzo 2005 (respinge) (avvertimento)- Consiglio territoriale: COA Caltagirone, delibera del 19 Settembre 2002 (avvertimento)
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