Deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo il ricorso al C.N.F. depositato oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, così come previsto dall’articolo 50, II comma, r.d.l. n. 1578/1933. (Dichiara inammissibile il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 5 luglio 2002).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. CRICRI’, rel. BASSU), sentenza del 28 aprile 2004, n. 118
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 118 del 28 Aprile 2004 (respinge)- Consiglio territoriale: COA Lucca, delibera del 05 Luglio 2002
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